Piero, rifiutato da una scuola per discriminazione

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Pietro ha 6 anni e sta frequentando l’ultimo anno dell’asilo; non vede l’ora di cominciare la prima elementare. Per Pietro la scuola è una piccola grande sfida: gli stato riconosciuto un disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, oltre a disturbi del linguaggio e livello cognitivo borderline.

Per questo i suoi genitori hanno scelto di iscriverlo a un istituto paritario in cui è presente sia la scuola di infanzia che la scuola primaria. Pietro andrà in classe con i suoi compagni; la continuità nel modello educativo e nell’ambiente scolastico sono elementi importanti per la famiglia.

Ma a dicembre arriva una brutta notizia. 

La scuola informa che NON C’E’ POSTO PER PIETRO, in nessuna delle due classi di prima elementare che verranno istituite: ci sono già altri bimbi con disabilità

La cooperativa che gestisce la scuola rifiuta l’iscrizione di Pietro: dichiara “l’impossibilità di accogliere più di un alunno disabile per ciascuna sezione”, affermando che  “la compresenza in classe di più bambini disabili avrebbe messo a rischio la garanzia di un percorso formativo efficace per tutti gli alunni”.

I genitori di Pietro sono stupiti e scoraggiati, ma non si danno per vinti.

Decidono di portare la questione di fronte a un giudice. Supportati da alcune associazioni, presentano ricorso formale.


E alla fine vincono. Il GIUDICE DEL TRIBUNALE DI MILANO condanna la cooperativa per discriminazione. La mancata accettazione della domanda infatti dipende direttamente dalla disabilità accertata di Pietro; un comportamento contrario all’obbligo di parità di trattamento di cui devono godere tutti gli alunni.

“E’ pacifico – scrive il giudice – che (la cooperativa) non abbia consentito l’iscrizione di Pietro alla classe prima elementare in ragione della sua disabilità, rifiutandone la domanda in considerazione dell’avvenuta iscrizione di altri due alunni portatori di handicap, inseriti uno un ciascuna sezione di prima elementare”.

a cura di Elisa Bortolini, giornalista

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La normativa


Nel 1987 la Corte Costituzionale(1) dichiarò definitivamente il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. 

Questo a prescindere dalla tipologia e gravità della minorazione, che sia psichica o motoria, o coinvolga entrambe le sfere.

Non c’è quindi alcuna giustificazione al rifiuto dell’iscrizione di un alunno.

Nemmeno quella del numero di alunni per classe.

Il Ministero dell’Istruzione ha ribadito nel 2017(2) quanto già dichiarato fin dal 2009: in caso di presenza di alunni con disabilità le classi di norma non devono superare i 22 alunni. Ma non c’è limite al numero di bambini con disabilità che possono essere presenti in classe; eventualmente, si deve ridurre il numero totale

a cura di Cristina Lavizzari (Avvocato)

NOTE: 

1. con la Sentenza n. 2152. La circolare MIUR n. 1153, avente per oggetto il D. Lgs. n. 66/2017 ha ribadito le disposizioni dettate dal DPR n. 81/09: in presenza di alunni disabili le classi non devono, di norma, superare il numero di 22 alunni.